Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del d.lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
A questo proposito, si evidenzia che la Corte di Appello non ha un proprio bilancio, in quanto è un'articolazione periferica del Ministero della Giustizia. Il Presidente in quanto "funzionario delegato" gestisce le disponibilità finanziarie messe a disposizione dai centri di spesa, ossia dalle Direzione Centrali dei vari Dipartimenti del Ministero della Giustizia, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso. In sostanza la Corte di Appello è un'ordinatore secondario di spesa.