Le cancellerie civili e penali sono aperte al pubblico dalle ore 8,30 alle ore
13,30 nei giorni feriali (Articolo 162, Legge 23 ottobre 1960, n° 1196).
Per la
visione degli atti e fascicoli esistenti nella cancelleria
e riferentisi ad affari definiti da oltre un anno, gli interessati devono presentare
domanda in carta da bollo. Il rilascio di copie e di estratti deve essere autorizzato
dal Presidente della sezione, con provvedimento in calce alla richiesta stessa.
I diritti di copia da versare sono quelli di cui al Decreto Presidente della repubblica (D.P.R.) 115/2002, allegato 6
(
art. 267), allegato 7 (
art. 268)
e allegato 8 (
art. 269), mentre l'eventuale diritto
di certificazione è quello di cui all'
art. 273 stesso
D.P.R. e successive modificazioni. Si applicano,
in quanto compatibili, le norme della legge n° 241/1990 ed i relativi regolamenti di attuazione.