Data di inserimento/aggiornamento: 05/09/2014
Nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione celebrati innanzi al tribunale, iniziati a partire dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte degli avvocati, i quali si siano precedentemente costituiti nel giudizio, nonché degli atti e dei documenti dei CTU e dei >professionisti delegati dal giudice, avviene esclusivamente in via telematica.
Nelle procedure esecutive, mobiliari od immobiliari, iniziate a partire dal 30 giugno 2014, successivamente all’atto con cui si inizia l’esecuzione, il deposito degli atti processuali e dei documenti degli avvocati, deiCTU e dei professionisti delegati dal giudice, avviene esclusivamente in via telematica.
Nelle procedure concorsuali iniziate a partire dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti del curatore, del commissario giudiziale, del commissario straordinario o del commissario liquidatore, avviene esclusivamente in modalità telematica.