Giudice di Pace di Catania - Come fare per...


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

COS'È

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce il diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate, incidentali e comunque connesse.
Il beneficio non è concesso nei procedimenti penali per evasione di imposte e se il richiedente è assistito da più di un difensore.


CHI PUÒ CHIEDERLO

Può essere richiesto da

  • cittadini italiani, stranieri, apolidi residenti nello Stato;
  • dall'indagato, dall'imputato;
  • dall'offeso dal reato e dal danneggiato che intendano costituirsi parte civile;
  • dal responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda;
  • da chi (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato.

Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 11.528,41 come da gazzetta del 12/8/2015 n. 186).
Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si alza di
€ 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare a carico del richiedente.
Ad esempio, un imputato con una moglie e due figli a carico, può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio se ha un reddito inferiore a € 13.594,23.


COSA OCCORRE

La domanda può essere presentata in 3 modalità alternative:

  • presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
  • presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
  • inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

Inoltre l'interessato non deve essere condannato a reati ostativi alla concessione del beneficio, come l'associazione di tipo mafioso o il traffico di droga (vedi comma 4-bis art. 76 del DPR n. 115 del 2002).


DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Dibattimentale Penale, Primo piano, Via D'Annunzio 37 Catania


QUANTO COSTA

Non sono previste spese