Istanza di Concessione di Misure Alternative alla detenzione
Scheda aggiornata al 15/01/2016 |
Descrizione
Il condannato, dopo l’esecutività della sentenza che comporti l’esecuzione di una pena detentiva, può richiedere, se libero, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere qualora ricorrano le condizioni per l’entità della pena residua e per la tipologia del reato al fine di essere ammesso dalla magistratura di sorveglianza all’affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà o, in casi particolari, all’affidamento con un programma terapeutico ai sensi degli art. 90/94 del DPR 9.10.1990 n. 309.
La richiesta deve essere deposita dopo avere ricevuto l’ordine di esecuzione pena di cui al comma 5 dell’art. 656 c.p.p., entro 30 giorni presso la Segreteria della Esecuzione pena della Procura Generale, direttamente dal condannato o dal difensore, unitamente alla eventuale documentazione. L’stanza deve contenere necessariamente l’elezione di un domicilio a pena di inammissibilità.
Chi può richiederlo
Condannato e/o avvocato designato di fiducia o d’ufficio.
Modulistica
Istanza in carta semplice e documento di identità (modulo disponibile sul sito web).
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